Il Decreto del Fare, in merito alla liberalizzazione dellallacciamento dei terminali di comunicazione allinterfaccia della rete pubblica, allarticolo 10 stabilisce che: 1. Lofferta di accesso ad internet libera e non richiede la identificazione degli utilizzatori. Resta fermo lobbligo del gestore di garantire la tracciabilit del collegamento (MAC address). In sostanza, lidentificazione di un numero, collegabile ad un apparato, si sostituir allidentificazione della persona che utilizza lo stesso apparato. 2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata allidentit dellutilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se lofferta di accesso ad internet non costituisce lattivit commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione larticolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e larticolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155. Viene meno, quindi, per i gestori di esercizi commerciali per i quali lofferta di accesso ad internet non considerabile attivit commerciale prevalente, come ad esempio per un Internet Point, lobbligo di avvalersi di una impresa abilitata e iscritta in un apposito albo per installare apparecchi per laccesso ad internet. 3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni: a) larticolo 2 soppresso; b) allarticolo 3 il comma 2 sostituito dal seguente: 2. Il Decreto del Ministro delle Imposte e delle Telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, abrogato. Viene modificato il decreto dattuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e, in particolare, si abroga larticolo 2 relativo allallacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica e, allarticolo 3 si abroga la disciplina relativa al rilascio, alle imprese, delle autorizzazioni per linstallazione, il collaudo, lallacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali.